Green Pass. Contrasto alla pandemia da SARS-COV-2: novità introdotte dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111; prime indicazioni concernenti la ripresa delle attività a partire dal 1° settembre (Nota MUR prot. 10893 del 7 agosto 2021).

Comunicazioni

 Alle studentesse e agli studenti 
Ai Sigg. Professori 
Ai Docenti con contratto di Diritto Privato 
Al personale tecnico-amministrativo 
Alla Direzione amministrativa 
SEDE 

Il Decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111, nel ribadire il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari, ha reso obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 (il c.d. green pass) per il personale docente e non docente e per gli studenti delle università e degli istituti AFAM a partire dal 1° settembre 2021. L’obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui dovrebbe cessare lo stato di emergenza. Il personale docente e non docente, per poter prestare il proprio servizio in Academia, dovrà pertanto esibire la certificazione al personale abilitato ad effettuare i controlli. 

Le suddette disposizioni sono state poi oggetto della ulteriore Nota prot. 10893 del 7 agosto 2021 inviata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca a tutti i rettori delle università ed ai direttori e presidenti delle istituzioni AFAM. 

La certificazione verde può essere ottenuta seguendo le istruzioni disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html. La certificazione viene rilasciata: 
– dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
– dopo aver completato il ciclo vaccinale; 
– se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
– se si è guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

Per il personale che non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, è possibile ottenere – sino al 30 settembre 2021, salvo diverse disposizioni – il certificato di esenzione, che potrà essere rilasciato, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le indicazioni contenute nella Circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute

L’articolo 1 commi 2 e 3 del suddetto decreto-legge conferma inoltre alcune misure adottate in precedenza, che qui si riportano: 
– obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi; 
– raccomandazione del rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
– divieto di accedere ai locali in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. 

L’articolo 9 ter, inserito nel Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito – con modificazioni – dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 2 statuisce che “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Alla suddetta sanzione, che incide sul rapporto di lavoro, si somma l’ulteriore sanzione amministrativa di carattere pecuniario, prevista per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde, comminata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 19/2020 convertito – con modificazioni – dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e quantificata tra i 400,00 e i 1.000,00 Euro. 

Il controllo sulla validità e regolarità della certificazione verde avverrà all’ingresso dell’Istituto a cura di uno o più delegati della Direzione. La certificazione dovrà essere esibita, in formato cartaceo o elettronico, al fine di accertarne la validità, attraverso l’applicazione VerificaC19 (vedi https://www.dgc.gov.it/web/app.html), autorizzata dal Governo italiano. A tal proposito si rammenta che sarà sufficiente mostrare il QR Code, che non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione verde (le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della certificazione). Si precisa altresì che la verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 

La verifica si applica anche al personale non strutturato. 
Per gli studenti è prevista invece una verifica a campione. L’obbligo della certificazione verde per poter accedere all’Istituto al fine di partecipare alle attività in presenza riguarda tutti gli studenti. 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, c. 1 del Decreto Legge in oggetto, secondo cui “le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza”, si rammenta che le modalità di erogazione delle attività formative costituiscono oggetto di valutazione e delibera del Consiglio accademico, e pertanto la possibilità di erogare lezioni on line deve essere deliberata sulla base di oggettive e comprovate esigenze dell’Istituto, non potendo quindi provenire da autonoma determinazione del singolo docente, collegata al mancato possesso della certificazione verde. 

Catania, 27 agosto 2021 

Il Direttore 
(Prof. Vincenzo Tromba)