MUR

Segnalazione di illeciti disciplinari e penali dei dipendenti di Istituzioni Afam

A Direttori e Presidenti
di Istituzioni Afam statali
LORO SEDI

I Direttori di codeste Istituzioni, in qualità di responsabili della struttura per i procedimenti disciplinari dei dipendenti delle stesse, ai sensi di quanto statuito dall’articolo 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’articolo 12, comma 4, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sono tenuti a segnalare tempestivamente, comunque entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto, esclusivamente all’indirizzo PEC dgfis@postacert.istruzione.it, fatti di rilevanza disciplinare e/o penale di cui siano venuti a conoscenza e per i quali il CCNL vigente preveda sanzioni superiori al rimprovero verbale1. Al predetto indirizzo andranno del pari inoltrate le successive comunicazioni ed informazioni inerenti i procedimenti disciplinari avviati, nonché le notifiche e le ricevute di queste effettuate nei confronti dei dipendenti.

La segnalazione di avvio di procedimento disciplinare, contrassegnata da relativo numero di protocollo dell’Istituzione, deve contenere una descrizione analitica e circostanziata dei fatti riportati; alla stessa occorre allegare tutti i documenti citati nella relativa nota di trasmissione, con esclusione di quelli riconducibili alla normativa vigente, nonché le eventuali dichiarazioni testimoniali, corredate da sottoscrizione e da documento d’identità dei dichiaranti.

Qualora le infrazioni disciplinari riguardino comportamenti di assenza ingiustificata dal servizio o di frode relativa alla presenza in servizio, alla segnalazione occorre altresì allegare le timbrature del dipendente.
Si precisa a riguardo che gli obblighi di timbratura riguardano il personale docente e non docente, come precisato dall’articolo 10, comma 9, del CCNL del comparto Afam sottoscritto il 16.02.2005. Pertanto i direttori delle Istituzioni, quali responsabili della struttura presso cui i dipendenti della stessa prestano servizio, sono tenuti al controllo e alla vigilanza del personale, ancorché lo svolgimento dell’attività professionale dei dipendenti si svolga in modalità di lavoro agile.

Si rappresenta a riguardo che le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari costituiscono norme imperative, ai sensi di quanto statuito dall’articolo 55, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; pertanto la mancata segnalazione del Direttore allo scrivente ufficio di atti di rilevanza disciplinare comporta responsabilità disciplinare a carico dello stesso Direttore, secondo quanto statuito dall’articolo 55-sexies, comma 3, del D.lgs. citato (Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi […]”).

Per gli illeciti disciplinari del direttore le relative segnalazioni devono essere effettuate dal Presidente.

La presente nota è pubblicata sul sito https://mur.gov.it
Codeste Istituzioni sono invitate a pubblicare la presente nota sul proprio sito istituzionale.